Elezioni Consiglio di Istituto

Funzioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Le funzioni svolte dal Consiglio di Istituto possono essere così riassunte:

  • Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo;
  • Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
    • surroga dei membri decaduti o cessati;
    • indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione;
    • adotta il Piano dell’Offerta Formativa;
    • adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
    • verifica e modifica il programma annuale;
    • indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall’art.33 del Decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129;
    • approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione;
    • indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
    • esprime parere sull’andamento generale dell’istituto.

Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni, è costituito da 16 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 degli studenti,  a cui si aggiunge il dirigente scolastico, membro d’ufficio. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti degli studenti, il dirigente scolastico. Il consiglio d’Istituto dei CPIA, stante l’assenza della commponente dei genitori, è presieduto da uno dei membri eletti tra i rappresentanti degli studenti.

Documenti ed allegati elezioni aa.ss. 2023/24, 2024/25, 2025/26


Elenco elettori

Si ricorda che nel caso in cui il proprio nominativo non risultasse negli elenchi pubblicati, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione, che avviene in data 26/10/2023.